Art. 14
Misure di flessibilità
In vigore dal 20 feb 2008
Misure di flessibilità
1. Le disposizioni del presente regolamento e delle sue norme di attuazione non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza che riguardi un prodotto, una persona o un’organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Lo Stato membro deve notificare immediatamente all’Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e le relative motivazioni.
2.
a)
L’Agenzia valuta se il problema di sicurezza possa rientrare nell’ambito dei poteri ad essa conferiti a norma dell’, lettera d). In tal caso, essa prende le decisioni appropriate entro un mese dal ricevimento della notifica ai sensi del paragrafo 1.
b)
Qualora l’Agenzia concluda che il problema di sicurezza non possa rientrare nell’ambito di cui alla lettera a), essa formula, entro il periodo previsto in tale lettera, una raccomandazione ai sensi dell’, lettera b), in merito alla necessità di modificare il presente regolamento o le sue norme di attuazione e di revocare o mantenere le misure notificate.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, anche integrandolo con nuovi elementi, per stabilire se un livello di sicurezza inadeguato o eventuali lacune nel presente regolamento o nelle relative norme di attuazione giustifichino l’avvio della loro modifica e se si possano mantenere le misure adottate in forza del paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 6. In tal caso le misure sono adottate, ove opportuno, da tutti gli Stati membri e ad esse si applicano le disposizioni dell’. Se le misure sono considerate non giustificate, esse sono revocate dallo Stato membro interessato.
4. Uno Stato membro può concedere deroghe ai requisiti sostanziali specificati dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione in presenza di circostanze operative o di esigenze operative urgenti e impreviste di durata limitata, purché tali deroghe non pregiudichino il livello di sicurezza. L’Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette deroghe se sono concesse ripetutamente o per periodi di durata superiore a due mesi.
5. L’Agenzia valuta se le deroghe notificate da uno Stato membro siano meno restrittive delle disposizioni comunitarie applicabili e, entro un mese dal ricevimento della notifica, formula una raccomandazione, ai sensi dell’, lettera b), in merito alla conformità delle deroghe in questione agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di qualsiasi altra norma del diritto comunitario.
Se una deroga non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di un’altra norma di diritto comunitario, la Commissione decide di non concedere la deroga secondo la procedura di salvaguardia di cui all’, paragrafo 7. In tal caso, lo Stato membro interessato revoca la deroga.
6. Quando è possibile raggiungere con altri mezzi un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione delle norme di attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere un’approvazione in deroga a tali norme di attuazione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità.
In questi casi, lo Stato membro interessato notifica all’Agenzia e alla Commissione la sua intenzione di concedere tale approvazione indicando i motivi che dimostrano la necessità della deroga alla norma in questione e le condizioni fissate per garantire un livello di protezione equivalente.
7. Entro due mesi dal ricevimento della notifica ai sensi del paragrafo 6, l’Agenzia formula una raccomandazione ai sensi dell’, lettera b), nella quale stabilisce se l’approvazione proposta a norma del paragrafo 6 rispetta o meno le condizioni di cui a tale paragrafo.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con nuovi elementi, per decidere se l’approvazione proposta possa essere concessa, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 6, entro un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Agenzia. In tal caso, la Commissione notifica la sua decisione a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Alla misura in questione si applicano le disposizioni dell’.
Storico versioni
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