Art. 27

Relazioni internazionali

In vigore dal 20 feb 2008
Relazioni internazionali 1.   L’Agenzia assiste la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con paesi terzi conformemente al diritto comunitario in materia. In particolare, essa presta assistenza nell’armonizzazione delle norme e nel riconoscimento reciproco delle approvazioni che attestano la soddisfacente applicazione delle norme. 2.   L’Agenzia può cooperare con le autorità aeronautiche di paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell’ambito degli accordi di lavoro conclusi con questi organismi, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. 3.   L’Agenzia assiste gli Stati membri nel rispettare gli obblighi internazionali da essi assunti, in particolare nel quadro della convenzione di Chicago.
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