Art. 29
Personale
In vigore dal 20 feb 2008
Personale
1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime, ferma restando l’applicazione dell’ del presente regolamento ai membri della commissione di ricorso.
2. Fatto salvo l’, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall’Agenzia nei confronti del suo personale.
3. Il personale dell’Agenzia è composto di un numero strettamente limitato di funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento di compiti di gestione. Il rimanente personale è costituito da altri dipendenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.
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