Art. 42
Membri della commissione di ricorso
In vigore dal 20 feb 2008
Membri della commissione di ricorso
1. Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.
2. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno all’Agenzia. I membri della commissione di ricorso possono essere impiegati a tempo parziale.
4. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall’elenco dei candidati idonei solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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