Art. 42

Membri della commissione di ricorso

In vigore dal 20 feb 2008
Membri della commissione di ricorso 1.   Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. 2.   I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. 3.   I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno all’Agenzia. I membri della commissione di ricorso possono essere impiegati a tempo parziale. 4.   Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall’elenco dei candidati idonei solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.
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Membri della commissione di ricorso (Art. 42 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo