Art. 44

Decisioni soggette a ricorso

In vigore dal 20 feb 2008
Decisioni soggette a ricorso 1.   Si può presentare ricorso avverso le decisioni dell’Agenzia prese ai sensi degli o 64. 2.   Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1, non ha effetto sospensivo. L’Agenzia può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano. 3.   Un ricorso contro una decisione che non conclude il procedimento nei confronti di una delle parti può essere proposto solo in connessione con un ricorso contro la decisione finale, a meno che la decisione stessa preveda un ricorso autonomo.
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