Art. 43

Esclusione e ricusazione

In vigore dal 20 feb 2008
Esclusione e ricusazione 1.   I membri della commissione di ricorso non possono partecipare al procedimento se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata. 2.   Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare ad un procedimento di ricorso, ne informa la commissione stessa. 3.   I membri della commissione di ricorso possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora una delle parti nel procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri. 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le commissioni di ricorso decidono come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito dal suo supplente.
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