Art. 41
Composizione delle commissioni di ricorso
In vigore dal 20 feb 2008
Composizione delle commissioni di ricorso
1. Una commissione di ricorso è composta di un presidente e altri due membri.
2. Il presidente e gli altri membri sono rappresentati in loro assenza da supplenti.
3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti sono scelti dal consiglio di amministrazione da un elenco di persone qualificate adottato dalla Commissione.
4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può avvalersi di altri due membri scelti a tal fine dall’elenco di cui al paragrafo 3.
5. Le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione, i poteri di ciascun membro nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di voto sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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