Art. 39

Nomina di alti funzionari

In vigore dal 20 feb 2008
Nomina di alti funzionari 1.   Il direttore esecutivo è nominato in base al merito, alle competenze professionali documentate nonché all’esperienza pertinente in materia di aviazione civile. Il direttore esecutivo è nominato o revocato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale/i commissione/i. 2.   Il direttore esecutivo può farsi assistere da uno o più direttori. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei direttori ne fa le veci. 3.   I direttori dell’Agenzia sono nominati, sulla base delle competenze professionali pertinenti in materia di aviazione civile. I direttori sono nominati o revocati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo. 4.   Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori è di cinque anni. Il mandato dei direttori è rinnovabile mentre il mandato del direttore esecutivo è rinnovabile una sola volta.
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