Art. 40

Poteri delle commissioni di ricorso

In vigore dal 20 feb 2008
Poteri delle commissioni di ricorso 1.   Sono istituite una o più commissioni di ricorso presso l’Agenzia. 2.   La commissione o le commissioni di ricorso decidono sui ricorsi avverso le decisioni di cui all’. 3.   La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando necessario. Il numero delle commissioni e la ripartizione del lavoro sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Poteri delle commissioni di ricorso (Art. 40 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo