Art. 40
Poteri delle commissioni di ricorso
In vigore dal 20 feb 2008
Poteri delle commissioni di ricorso
1. Sono istituite una o più commissioni di ricorso presso l’Agenzia.
2. La commissione o le commissioni di ricorso decidono sui ricorsi avverso le decisioni di cui all’.
3. La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando necessario. Il numero delle commissioni e la ripartizione del lavoro sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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