Art. 45

Legittimazione a presentare ricorso

In vigore dal 20 feb 2008
Legittimazione a presentare ricorso Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.
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Legittimazione a presentare ricorso (Art. 45 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo