Art. 47

Revisione precontenziosa

In vigore dal 20 feb 2008
Revisione precontenziosa 1.   Se il direttore esecutivo ritiene il ricorso ammissibile e fondato, esso rettifica la decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge tra il ricorrente ed un’altra parte. 2.   Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento della memoria contenente i motivi di ricorso, l’Agenzia decide senza indugio se sospendere l’applicazione della decisione, a norma dell’, paragrafo 2, seconda frase e deferisce il ricorso in oggetto alla commissione di ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:216:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Revisione precontenziosa (Art. 47 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo