Art. 48
Esame dei ricorsi
In vigore dal 20 feb 2008
Esame dei ricorsi
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.
2. Nell’esaminare il ricorso ai sensi del paragrafo 1, la commissione di ricorso agisce rapidamente. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
Storico versioni
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