Art. 42 · Membri della commissione di ricorso

Art. 42

Membri della commissione di ricorso

In vigore dal 20 feb 2008
Membri della commissione di ricorso 1.   Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. 2.   I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. 3.   I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno all’Agenzia. I membri della commissione di ricorso possono essere impiegati a tempo parziale. 4.   Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall’elenco dei candidati idonei solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:216:oj#art-42