Art. 31

Responsabilità

In vigore dal 20 feb 2008
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.
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Responsabilità (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo