Art. 31
Responsabilità
In vigore dal 20 feb 2008
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.
Storico versioni
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