Art. 33
Poteri del consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 feb 2008
Poteri del consiglio di amministrazione
1. L’Agenzia ha un consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio d’amministrazione ha i seguenti poteri:
a)
nomina il direttore esecutivo e, su proposta di quest’ultimo, i direttori a norma dell’;
b)
adotta la relazione annuale generale sulle attività dell’Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri entro il 15 giugno; agendo per conto dell’Agenzia, il Parlamento europeo e il Consiglio (di seguito «l’autorità di bilancio») trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione, in particolare informazioni relative agli effetti o alle conseguenze dei mutamenti nei compiti assegnati all’Agenzia;
c)
adotta, entro il 30 settembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità e del programma legislativo comunitario nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso al programma di lavoro adottato;
d)
adotta gli orientamenti per l’assegnazione di compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali e a enti qualificati, di concerto con la Commissione;
e)
elabora procedure relative alle decisioni del direttore esecutivo, secondo il disposto degli ;
f)
svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell’Agenzia a norma degli ;
g)
nomina i membri delle commissioni di ricorso a norma dell’;
h)
esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo, nonché sui direttori di concerto con il direttore esecutivo;
i)
esprime un parere circa le misure relative ai diritti e agli oneri di cui all’, paragrafo 1;
j)
stabilisce il proprio regolamento interno;
k)
decide in merito ai metodi di lavoro sotto il profilo linguistico per l’Agenzia;
l)
completa, se del caso, l’elenco dei documenti di cui all’, paragrafo 1;
m)
stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e adotta la politica dell’Agenzia relativa al personale.
3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su tutte le questioni strettamente connesse con lo sviluppo strategico della sicurezza aerea, inclusa la ricerca di cui all’.
4. Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo delle parti interessate il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) ed i). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l’organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è vincolato al parere dell’organo consultivo.
5. Il consiglio di amministrazione può istituire organismi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni, compresi la preparazione delle sue decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione.
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