Art. 29 · Personale

Art. 29

Personale

In vigore dal 20 feb 2008
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime, ferma restando l’applicazione dell’ del presente regolamento ai membri della commissione di ricorso. 2.   Fatto salvo l’, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall’Agenzia nei confronti del suo personale. 3.   Il personale dell’Agenzia è composto di un numero strettamente limitato di funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento di compiti di gestione. Il rimanente personale è costituito da altri dipendenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.
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