Art. 16

Protezione delle fonti d’informazione

In vigore dal 20 feb 2008
Protezione delle fonti d’informazione 1.   Ove le informazioni di cui all’, paragrafo 1, siano state fornite volontariamente da una persona fisica alla Commissione o all’Agenzia, non se ne rivela la fonte. Ove le informazioni siano state fornite a un’autorità nazionale, la fonte di dette informazioni è protetta in conformità alla legislazione nazionale. 2.   Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma del presente regolamento e delle sue norme di attuazione. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave. 3.   Gli Stati membri provvedono, fatte salve le norme di diritto penale applicabili e secondo le procedure di cui alla legislazione e alla pratica nazionale, affinché gli addetti che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e delle sue norme di attuazione non subiscano alcun danno da parte dei loro datori di lavoro. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave. 4.   L’applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di accesso alle informazioni da parte delle autorità giudiziarie.
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Protezione delle fonti d’informazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo