Art. 33

In vigore dal 5 feb 2008
I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Il burro deve essere stato prodotto nei 28 giorni precedenti la data di inizio dell’ammasso contrattuale in un’impresa riconosciuta conformemente all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi ammessi, di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:105:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo