Art. 33
In vigore dal 5 feb 2008
I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Il burro deve essere stato prodotto nei 28 giorni precedenti la data di inizio dell’ammasso contrattuale in un’impresa riconosciuta conformemente all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi ammessi, di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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