Art. 28
In vigore dal 5 feb 2008
1. L’organismo competente aggiudica il burro in funzione della sua data di entrata all’ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo di burro di crema dolce o di burro di crema acida immagazzinato da più tempo disponibile nel magazzino frigorifero designato dall’offerente.
2. Fatto salvo il disposto dell’, l’aggiudicatario è l’offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.
3. Qualora con l’accettazione di un’offerta si superi il quantitativo di burro disponibile in un determinato magazzino frigorifero, all’offerente è attribuito soltanto il quantitativo disponibile.
Tuttavia, l’organismo competente può designare, d’intesa con l’offerente, altri magazzini frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell’offerta.
4. Qualora con l’accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato magazzino frigorifero si superi il quantitativo disponibile, l’aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte.
Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l’attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio.
5. Se dopo l’accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo rimanente nei magazzini è inferiore a 5 000 kg, l’organismo competente offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari cominciando da quello che aveva presentato l’offerta più elevata. All’aggiudicatario è offerta la possibilità di acquistare il quantitativo residuo allo stesso prezzo del quantitativo aggiudicatogli.
Storico versioni
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