Art. 30
In vigore dal 5 feb 2008
1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara.
La cauzione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.
2. Prima di ritirare il burro e nel termine di cui all’, paragrafo 2, l’aggiudicatario versa all’organismo competente, per ogni quantitativo che intende ritirare, l’importo corrispondente alla propria offerta.
3. Salvo forza maggiore, se l’aggiudicatario non ha rispettato la condizione di cui al paragrafo 2, oltre all’incameramento della cauzione di gara di cui all’, paragrafo 3, lettera b), la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:105:oj#art-30