Art. 35

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite all’ammasso e contiene in particolare i seguenti dati: a) il quantitativo di burro oggetto del contratto; b) l’importo dell’aiuto; c) i termini fissati per l’esecuzione del contratto, salvo il disposto dell’, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999; d) l’identificazione dei magazzini frigoriferi. 2.   Le misure di controllo, in particolare quelle previste all’ del presente regolamento, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, formano oggetto di un capitolato d’oneri stabilito dall’organismo competente dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato. 3.   Il capitolato d’oneri prevede che sull’imballaggio del burro figurino almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice: a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione; b) la data di fabbricazione; c) la data di entrata all’ammasso; d) il numero della partita di fabbricazione; e) la dicitura «salato», se si tratta di burro di cui all’, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999; f) il peso netto. Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell’entrata all’ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo