Art. 32
In vigore dal 5 feb 2008
Ai fini del presente capo si intende per:
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«partita all’ammasso», un quantitativo del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino,
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«giorno di inizio dell’ammasso contrattuale», il giorno successivo a quello dell’entrata all’ammasso.
Storico versioni
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