Art. 36

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Le operazioni di entrata all’ammasso possono aver luogo soltanto tra il 1o marzo e il 15 agosto di ogni anno. Le operazioni di uscita dall’ammasso possono aver luogo soltanto a partire dal 16 agosto dell’anno di ammasso. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno di febbraio successivo all’entrata in magazzino. 2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per partite intere oppure, previa autorizzazione dell’organismo competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall’ammasso soltanto quantitativi sigillati.
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Art. 36 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo