Art. 39

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto. 2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione dell’organismo competente tutti i documenti che consentono di accertare, per il burro conferito all’ammasso privato, i seguenti dati: a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione; b) la data di fabbricazione; c) la data di entrata all’ammasso; d) il numero della partita all’ammasso; e) la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino frigorifero; f) la data di uscita dall’ammasso. 3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione nel magazzino stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto, contenente i seguenti dati: a) il numero della partita di burro conferito all’ammasso privato; b) le date di entrata e di uscita dall’ammasso; c) il quantitativo di burro per partita all’ammasso; d) l’ubicazione del burro nel magazzino frigorifero. 4.   Il burro immagazzinato deve essere facilmente accessibile e facilmente identificabile per partita e per contratto.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo