Art. 39
In vigore dal 5 feb 2008
1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto.
2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione dell’organismo competente tutti i documenti che consentono di accertare, per il burro conferito all’ammasso privato, i seguenti dati:
a)
il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b)
la data di fabbricazione;
c)
la data di entrata all’ammasso;
d)
il numero della partita all’ammasso;
e)
la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino frigorifero;
f)
la data di uscita dall’ammasso.
3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione nel magazzino stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto, contenente i seguenti dati:
a)
il numero della partita di burro conferito all’ammasso privato;
b)
le date di entrata e di uscita dall’ammasso;
c)
il quantitativo di burro per partita all’ammasso;
d)
l’ubicazione del burro nel magazzino frigorifero.
4. Il burro immagazzinato deve essere facilmente accessibile e facilmente identificabile per partita e per contratto.
Storico versioni
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