Art. 38
In vigore dal 5 feb 2008
1. Se il burro è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la conclusione del contratto di ammasso di cui all’ è subordinata alla presentazione di un certificato.
Il certificato contiene le indicazioni precisate all’, paragrafo 3, lettere a), b) e d), e la conferma che si tratta di burro prodotto da un’impresa riconosciuta, soggetta ai controlli intesi a verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Il certificato è rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di produzione entro 50 giorni dalla data di entrata del burro all’ammasso.
Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, i contratti di ammasso sono conclusi nei 60 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità del burro ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
2. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sulla natura e sulla composizione del burro, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell’etichetta.
Storico versioni
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