Art. 42

In vigore dal 5 feb 2008
Se i controlli eseguiti durante l’ammasso o all’uscita dall’ammasso rilevano la presenza di burro non idoneo, l’aiuto non può essere versato per i rispettivi quantitativi. Il quantitativo rimanente della partita all’ammasso che rimane ammissibile all’aiuto non può essere inferiore ad una tonnellata. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita per tale motivo prima del 16 agosto dell’anno di entrata in magazzino o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo