Art. 41

In vigore dal 5 feb 2008
1.   L’aiuto all’ammasso privato di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso esclusivamente per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra 90 e 210 giorni. Se il contraente non rispetta il periodo di cui all’, paragrafo 3, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisce la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che il burro è rimasto all’ammasso alle condizioni contrattuali. 2.   Salvo il disposto dell’ del presente regolamento, la Commissione stabilisce ogni anno, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento per i contratti di ammasso privato che iniziano nel corso dell’anno considerato. 3.   L’aiuto è versato su richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro centoventi giorni dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto. Tuttavia, se è in corso un’indagine amministrativa avente ad oggetto il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto detto diritto. 4.   Dopo 60 giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell’aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all’importo dell’anticipo maggiorato del 10 %. L’anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di 90 giorni. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il versamento del saldo dell’aiuto di cui al paragrafo 3.
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