Art. 40
In vigore dal 5 feb 2008
1. L’organismo competente esegue controlli alla data o dopo la data di entrata del burro nel magazzino frigorifero ed entro 28 giorni dalla data di registrazione della domanda di conclusione di un contratto ai sensi dell’, paragrafo 1.
Per verificare l’ammissibilità all’aiuto del burro immagazzinato, si esegue un controllo su un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei quantitativi entrati all’ammasso, per accertare la conformità di tutte le partite all’ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l’identificazione, la natura e la composizione del burro.
2. L’organismo competente procede:
a)
al momento del controllo di cui al paragrafo 1, a sigillare il burro per contratto, per partita all’ammasso o per quantitativo inferiore; oppure
b)
a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza del burro nel magazzino frigorifero. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all’ammasso privato.
3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale, l’organismo competente verifica il peso e l’identificazione del burro, mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell’uscita dall’ammasso.
Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l’organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi:
a)
prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; oppure
b)
prima dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se il burro esce dal magazzino prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.
Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:
a)
la data dei controlli;
b)
la durata dei controlli;
c)
le operazioni effettuate.
La relazione sul controllo è firmata dall’ispettore responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del magazzino frigorifero, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.
5. Se si riscontrano irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi di burro controllati, il controllo è esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell’organismo competente.
Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.
Storico versioni
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