Art. 37
In vigore dal 5 feb 2008
1. La domanda di conclusione di un contratto con l’organismo competente può vertere soltanto su partite di burro per le quali le operazioni di entrata all’ammasso sono terminate.
Le domande devono pervenire all’organismo competente entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di entrata nel magazzino frigorifero. L’organismo competente registra la data di ricezione della domanda.
Se la domanda perviene all’organismo competente entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l’importo dell’aiuto è ridotto del 30 %.
2. I contratti di ammasso sono conclusi nei 30 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità del burro ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
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