Art. 31
In vigore dal 5 feb 2008
1. Ricevuto il versamento dell’importo di cui all’, paragrafo 2, l’organismo competente rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:
a)
il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;
b)
il magazzino frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;
c)
il termine ultimo per il ritiro del burro.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, se in un magazzino frigorifero rimane un quantitativo inferiore a 5 t, può essere ritirato tale quantitativo residuo.
Salvo forza maggiore, se il burro non è ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell’aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.
3. La cauzione costituita conformemente all’, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.
Nel caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l’organismo competente prende i provvedimenti che ritiene necessari in relazione alle circostanze addotte.
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