Art. 24

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Gli interessati partecipano alla gara parziale presentando l’offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta. L’offerta è presentata all’organismo competente che detiene il burro. 2.   L’offerta reca: a) il nome e l’indirizzo dell’offerente; b) il quantitativo richiesto; c) il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg, al netto delle tasse interne, franco banchina del magazzino frigorifero; d) se del caso, il magazzino frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un magazzino frigorifero alternativo; e) se del caso, l’indicazione, conformemente all’, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell’offerta. 3.   L’offerta è valida soltanto se: a) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un magazzino frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile; b) è fornita la prova che l’offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l’offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’, paragrafo 2, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi. 4.   L’offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo