Art. 26
In vigore dal 5 feb 2008
1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro offerto.
Se non sono presentate offerte, l’organismo competente ne informa la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.
2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell’ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.
Si può decidere di non procedere all’aggiudicazione.
Storico versioni
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