Art. 21

In vigore dal 5 feb 2008
All’uscita del burro dall’ammasso, l’organismo competente, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell’organismo pagatore e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell’acquirente del burro.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo