Art. 22

In vigore dal 5 feb 2008
1.   La vendita del burro si effettua nell’ambito di una procedura di gara permanente. 2.   La vendita riguarda il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o giugno 2007. 3.   Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte. 4.   L’organismo competente redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di burro che detiene, l’organismo competente indica inoltre: a) l’ubicazione dei magazzini frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro destinato alla vendita; b) i quantitativi messi in vendita in ciascun magazzino frigorifero e, se del caso, la quantità di burro di cui all’, paragrafo 6, lettera e). 5.   L’organismo competente tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo pubblica regolarmente elenchi aggiornati, nei modi specificati nel bando di gara permanente. 6.   L’organismo competente prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di: a) esaminare a loro spese, prima di presentare un’offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita; b) verificare i risultati delle analisi di cui all’allegato I in merito al tenore di grasso, di acqua e di materie secche non grasse.
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