Art. 18
In vigore dal 5 feb 2008
1. Ogni offerente è immediatamente informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara.
La cauzione di cui all’, paragrafo 3, lettera d), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.
I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.
2. L’organismo competente rilascia immediatamente all’aggiudicatario un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:
a)
il quantitativo da consegnare;
b)
il termine per la consegna del burro;
c)
il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato.
3. Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l’aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del magazzino frigorifero. La consegna può essere frazionata.
Le eventuali spese di scarico sulla banchina del magazzino frigorifero sono a carico dell’aggiudicatario.
4. La cauzione di cui all’, paragrafo 3, lettera d), è svincolata non appena l’aggiudicatario abbia consegnato tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’.
Il burro non conforme ai requisiti di cui all’ è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.
5. Salvo forza maggiore, se l’aggiudicatario non consegna il burro entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all’, paragrafo 3, lettera d), è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.
6. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all’organismo competente il giorno in cui l’intero quantitativo di burro indicato nel buono di consegna entra nel magazzino designato dall’organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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