Art. 14

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Gli interessati partecipano alla gara presentando all’organismo competente di uno Stato membro un’offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l’offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta. 2.   L’offerta reca: a) il nome e l’indirizzo dell’offerente; b) il quantitativo offerto; c) il prezzo offerto per 100 kg di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del magazzino frigorifero, espresso in euro con due decimali; d) il nome e il numero di riconoscimento dell’impresa riconosciuta a norma dell’, paragrafo 1; e) le date di fabbricazione del burro; e f) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato. 3.   Un’offerta è valida soltanto se: a) riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell’, paragrafo 4; b) il burro è stato prodotto nei 31 giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) è corredata dell’impegno scritto dell’offerente di rispettare il disposto dell’, paragrafo 2; d) è addotta la prova che l’offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell’offerta, entro il termine previsto all’, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi. 4.   L’impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), trasmesso inizialmente all’organismo competente, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell’offerente o da parte dell’organismo competente, alle seguenti condizioni: a) che l’offerente precisi nell’offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo; b) che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell’offerta iniziale. 5.   L’organismo competente registra il giorno di ricevimento dell’offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato. 6.   L’offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all’, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo