Art. 9

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Dopo aver verificato l’offerta, l’organismo competente rilascia, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’offerta, un buono di consegna datato e numerato in cui sono indicati i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine per la consegna del burro; c) il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato. 2.   Il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del magazzino frigorifero entro 21 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta. La consegna può essere frazionata. Le eventuali spese di scarico sulla banchina del magazzino frigorifero sono a carico del venditore. 3.   La cauzione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore abbia consegnato tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’. Il burro non conforme ai requisiti di cui all’ è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto. 4.   Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto. 5.   Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all’organismo competente il giorno in cui l’intero quantitativo di burro oggetto dell’offerta entra nel deposito designato dal medesimo organismo, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna. 6.   I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:105:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo