Art. 12

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un’offerta di vendita conformemente all’. 2.   Non appena si constati che in un dato anno le offerte si avvicinano a 18 000 t, la Commissione comunica agli Stati membri a partire da quale data sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) con riferimento ai quantitativi di burro offerti il giorno precedente. Non appena si constati che in un dato anno le offerte superano il quantitativo di 30 000 t, di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento possono essere sospesi secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In caso di sospensione degli acquisti di intervento a norma del secondo comma del presente paragrafo, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.
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