Art. 10

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l’organismo pagatore paga al venditore i quantitativi di burro presi in consegna risultato conforme ai requisiti di cui agli . 2.   Ai fini del presente articolo, il giorno della presa in consegna è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall’organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all’, paragrafo 1.
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