Art. 5

In vigore dal 5 feb 2008
1.   L’acquisto del burro offerto all’intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato è presentato all’organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta e contiene le indicazioni di cui all’, paragrafo 6, lettere a), b) e d), e del presente regolamento, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto in un’impresa riconosciuta nella Comunità, direttamente ed esclusivamente a partire da crema, ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, pastorizzata. 2.   Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento è sigillato con un’etichetta numerata rilasciata dall’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell’etichetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:105:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo