Art. 4
In vigore dal 5 feb 2008
1. Le imprese di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:
a)
se sono riconosciute a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dispongono degli idonei impianti tecnici;
b)
se si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall’organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore, l’origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l’identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all’intervento pubblico;
c)
se accettano di sottoporre la produzione di burro ad una particolare ispezione ufficiale;
d)
se si impegnano a comunicare all’organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l’intenzione di fabbricare burro per l’intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.
2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all’intervento dalle imprese interessate.
I controlli sono almeno i seguenti:
a)
un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione di burro destinato all’intervento e almeno un controllo all’anno, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
un controllo all’anno per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.
3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i prerequisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell’impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.
Salvo in caso di forza maggiore, qualora si accerti che un’impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell’irregolarità.
La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l’irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell’incidenza sull’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.
4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:
a)
la data del controllo;
b)
la durata dei controlli;
c)
le operazioni effettuate.
La relazione sul controllo è firmata dall’agente responsabile.
Storico versioni
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