Art. 3
In vigore dal 5 feb 2008
1. L’organismo competente controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi descritti nell’allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all’allegato II. Gli Stati membri possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.
2. I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.
Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del burro si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999.
3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell’offerta di vendita da parte dell’organismo competente.
4. La quantità minima del burro oggetto dell’offerta è di 10 tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l’offerta riguardi solo tonnellate intere.
5. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg.
6. Gli imballaggi del burro sono nuovi, di materiali resistenti, pensati in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, di entrata all’ammasso e di svincolo dall’ammasso. Essi recano almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:
a)
il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b)
la data di fabbricazione;
c)
la data di entrata all’ammasso;
d)
il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di paletta indicato sulla paletta stessa;
e)
la dicitura «burro di crema dolce» se vi corrisponde il pH della fase acquosa del burro.
Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino si impegna a tenere un registro nel quale vengono registrate, il giorno dell’entrata all’ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.
Storico versioni
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