Art. 7

In vigore dal 5 feb 2008
1.   I venditori presentano un’offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta. 2.   L’offerta reca: a) il nome e l’indirizzo del venditore; b) il quantitativo offerto; c) il nome e il numero di riconoscimento dell’impresa riconosciuta a norma dell’, paragrafo 1; d) le date di fabbricazione del burro; e e) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato. 3.   L’offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni: a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell’, paragrafo 4; b) se è corredata dell’impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell’, paragrafo 2; c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell’offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell’offerta. 4.   L’impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all’organismo competente, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell’organismo competente, alle seguenti condizioni: a) che il venditore precisi nell’offerta iniziale che intende avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo; b) che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell’offerta iniziale. 5.   L’organismo competente registra il giorno di ricevimento dell’offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato. 6.   L’offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall’organismo competente.
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