Art. 11
In vigore dal 5 feb 2008
1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.
2. Se dal controllo compiuto all’entrata nel magazzino designato dall’organismo competente risulta che il burro non soddisfa i requisiti degli , oppure se alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulta inferiore a quella fissata nell’allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:
a)
a riprendere il burro di cui trattasi; e
b)
a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.
Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e magazzinaggio fissati a norma dell’ del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (7).
Storico versioni
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