Art. 13

In vigore dal 5 feb 2008
1.   Se la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di avviare l’acquisto di intervento di burro nell’ambito di una procedura di gara permanente, a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento, si applicano l’, l’, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e gli del presente regolamento, salvo disposizione contraria prevista nella presente sezione. 2.   Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto tuttavia il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2008/105 — Testo vigente | Portale Normativo