Art. 16
In vigore dal 5 feb 2008
1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 3, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.
Se non sono presentate offerte l’organismo competente ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Si può decidere di non dare seguito alla gara.
Storico versioni
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