Art. 20
In vigore dal 5 feb 2008
1. L’organismo competente sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo in cui il burro è immagazzinato.
La distanza massima di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri.
Tuttavia, l’organismo competente può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a quella definita al secondo comma, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari.
Oltre tale distanza, l’organismo competente può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporti spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l’organismo competente ne dà immediata comunicazione alla Commissione.
2. Se l’organismo competente acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l’organismo acquirente.
3. Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese supplementari di trasporto a carico dell’organismo pagatore sono fissate a 0,065 EUR per tonnellata al chilometro. Le spese supplementari sono a carico dell’organismo pagatore solo se la temperatura del burro all’arrivo al magazzino non è superiore a 6 °C.
Storico versioni
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