Art. 19
In vigore dal 5 feb 2008
1. Gli Stati membri adottano norme tecniche per i magazzini frigoriferi, che prevedono in particolare una temperatura di magazzinaggio pari o inferiore a –15 °C, e prendono ogni altra misura necessaria per garantire la corretta conservazione del burro. I rischi relativi al magazzinaggio sono coperti da un’assicurazione che può assumere la forma di un’obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un’assicurazione globale contratta dall’organismo competente; lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.
2. Gli organismi competenti esigono che la consegna presso la banchina del magazzino frigorifero, l’immagazzinamento e la conservazione del burro siano eseguiti su palette, in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.
3. L’organismo competente incaricato del controllo procede a controlli, senza preavviso, della presenza del burro in magazzino in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (8).
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