Art. 7

In vigore dal 31 mag 2007
Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo dell’Agenzia, può essere effettuata in via eccezionale un’operazione di certificazione nel modo seguente: a) destinandovi categorie del personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe secondo le procedure abituali; e/o b) destinandovi mezzi umani in modo che l’operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell’Agenzia. In tal caso, ai diritti riscossi viene applicata una maggiorazione eccezionale per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare questa particolare domanda.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2007/593 — Testo vigente | Portale Normativo