Art. 5

In vigore dal 31 mag 2007
1.   Gli importi di cui all’allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia. 2.   Tali importi sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione indicato nella parte V dell’allegato. 3.   Se necessario l’allegato viene rivisto annualmente. 4.   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1592/2002, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. L’Agenzia comunica parimenti, due volte all’anno, alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, informazioni relative ai risultati indicati nella parte VI dell’allegato e gli indicatori di rendimento di cui al paragrafo 5. 5.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Agenzia adotta, previa consultazione dell’organo consultivo delle parti interessate, una serie di indicatori di rendimento tenendo conto, in particolare, delle informazioni indicate nella parte VI dell’allegato. 6.   L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate prima di esprimere un parere su qualsiasi modifica dei diritti. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia rende conto delle motivazioni sottese ad ogni proposta intesa a modificare l’ammontare dei diritti.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2007/593 — Testo vigente | Portale Normativo